Pubblicazioni di matrimonio

Come richiedere le pubblicazioni di matrimonio nel Comune di residenza di almeno uno dei nubendi per poter celebrare un matrimonio civile o religioso.

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Procedimento preliminare necessario per convolare a nozze con rito civile o religioso con effetti civili, ha lo scopo di rendere nota l'intenzione dei futuri sposi di contrarre matrimonio e valutare eventuali impedimenti.


A chi è rivolto

Alle persone che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso con effetti civili, di cui almeno una delle due sia residente nel Comune.

La competenza esclusiva è infatti dei soli comuni di residenza dei futuri sposi, con possibilità di scegliere in quale ente avviare l'istruttoria nel caso in cui nubendi siano residenti in differenti Comuni. In tal caso, sarà il Comune scelto dagli sposi a richiedere al Comune di residenza dell'altra parte di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, d'ufficio, senza necessità di intervento dei nubendi.

Descrizione

Le pubblicazioni di matrimonio assolvono funzione di rendere nota l'intenzione dei richiedenti di contrarre matrimonio, al fine di garantire a chi ne abbia potenziale interesse di opporsi, nel termine di legge, alla celebrazione del matrimonio.

La richiesta di pubblicazioni di matrimonio consente inoltre all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di almeno uno dei due nubendi di verificare l'assenza di impedimenti per contrarre le nozze e, nello specifico, il possesso dei requisiti di cui agli articoli dall'84, 85, 86, 87, 88 e 89 del codice civile, qui di seguito brevemente descritti:

Articolo 84: età per contrarre matrimonio, stabilita in 18 anni, salva possibilità di deroga meglio descritta nel comma 2 del medesimo articolo, su decreto del tribunale, per chi abbia compiuti i 16 anni se sussistono gravi motivi;
Articolo 85: non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente;
Articolo 86: non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente;
Articolo 87: obbligo di assenza di determinati rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti;
Articolo 88: non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra sono stati posti dal legislatore
Articolo 89: divieto temporaneo di contrarre matrimonio nei casi e con le eccezioni ivi precisate.
Compito dell'Ufficiale di Stato Civile sarà dunque quello di accertarsi, sulla base della documentazione prodotta o acquisita d'ufficio, il rispetto dei requisiti di legge suindicati, previsti dalla norma a tutela di principi di ordine pubblico.

In caso di sussistenza di un impedimento, i nubendi interessati potranno contrarre matrimonio solo ed esclusivamente previa emissione di decreto di autorizzazione da parte del Tribunale competente, da produrre all'Ufficiale di Stato Civile.

Se sussistono gravi motivi, è possibile ottenere un'autorizzazione all'omissione o alla riduzione dei giorni di pubblicazione.

Nel caso in cui i nubendi siano stranieri, sarà necessario produrre una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, il cosiddetto nulla osta a contrarre matrimonio (ai sensi dell'art. 116 codice civile), nel rispetto delle normative in tema di traduzione e legalizzazione.

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi.

La richiesta, esente da bollo, è presentata al front office dell'ufficio anche da uno solo dei nubendi. il Comune competente è quello di residenza di entrambi o, a scelta, di uno degli interessati. Viene quindi fissato un appuntamento con l'Ufficio competente in tempo utile a consentire l'istruttoria sul rispetto dei requisiti richiesti per contrarre matrimonio (acquisizione certificati contestuali di residenza, cittadinanza e stato civile dei nubendi, degli estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di nascita di entrambe le parti o degli eventuali atti di precedenti matrimoni).

Alla data concordata per le pubblicazioni di matrimonio, viene predisposto il processo verbale alla presenza dei nubendi o di eventuali terzi muniti di procura speciale ex art. 50 D.P.R. 396/2000. Nel caso di matrimonio religioso con effetti civili, le parti dovranno produrre all'Ufficiale dello Stato Civile anche la richiesta, sottoscritta dal ministro di culto prescelto, con la quale quest'ultimo richiede all'ente di procedere alle pubblicazioni di matrimonio dei nubendi.

L'ufficiale di stato civile procede dunque alla pubblicazione di matrimonio sull'albo pretorio online del Comune, se entrambi i nubendi sono ivi residenti , richiedendo contestualmente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dell'altra parte di procedere anch'egli alla pubblicazione di matrimonio fornendo a questi tutti i dati necessari per procedere d'ufficio, senza ulteriore richiesta delle parti.

Per tale motivo, se entrambi i nubendi risiedono in Comune, sarà sufficiente una apporre sull'atto di pubblicazione un'unica marca da bolo da € 16,00, provvedendo ad apporne invece due, di medesimo importo, qualora i futuri sposi siano residenti in differenti Comuni (con conseguente onere di duplice pubblicazione).

Nel processo verbale redatto alla data concordata, le parti dovranno indicare il luogo di futuro matrimonio e il rito prescelto. In caso di matrimonio civile da celebrare innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, i nubendi dovranno sottoscrivere apposita richiesta di delega a questi, assolvendo ad un ulteriore onore di bollo da € 16,00. Sarà l'Ufficiale dello Stato Civile a richiedere all'Ufficiale del Comune di futura celebrazione di procedere alla redazione dell'atto di matrimonio.

Eseguita la pubblicazione e decorsi i termini di legge (8 giorni + 3 per eventuali opposizioni), verrà emesso un certificato di eseguite pubblicazioni che le parti consegneranno al ministro di culto (in caso di matrimonio religioso con effetti civili) o che verrà inoltrato a mezzo direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile del terzo Comune celebrante su delega.

A partire da tale termine (e dunque dal quarto giorno successivo agli 8 giorni di pubblicazione) e sino al termine perentorio di 180 giorni (termine di efficacia delle pubblicazioni di matrimonio) le parti potranno contrarre matrimonio.

Cosa serve

La pubblicazione può essere richiesta anche da uno solo degli sposi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui almeno uno dei due nubendi abbia la residenza. Sarà questi ad acquisire d'ufficio la documentazione necessaria a comprovare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio.

I nubendi, senza testimoni, si dovranno recare presso l'ufficio di stato civile nella data concordata al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza, muniti, in caso di scelta di rito religioso, della richiesta di pubblicazioni sottoscritta dal ministro di culto.

Documenti di identità dei richiedenti.
Procura speciale sottoscritta da chi intende procedere alle pubblicazioni su procura, munita di copia del documento di identità del delegante.
Richiesta di pubblicazione da parte del parroco o del ministro di culto competente per territorio, in caso di matrimonio religioso con effetti civili.
Per gli stranieri, nulla osta o certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano debitamente legalizzato e tradotto, ove previsto nei casi previsti (nel caso in cui il nubendo straniero sia in possesso di due o più cittadinanze, dovrà esser presentato il nulla osta della cittadinanza prevalente, ovvero quella in cui è registrato anagraficamente o, qualora non fosse registrato nell'Anagrafe italiana, di una a sua scelta).
Per i minorenni che abbiano compiuto comunque i 16 anni, Decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori ai sensi dell'art. 84, comma 2, del codice civile.
L'ulteriore documentazione necessaria (certificati contestuali di residenza, cittadinanza e stato civile dei nubendi, estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di nascita di entrambe le parti o degli eventuali atti di precedenti matrimoni) potrà essere acquisita d'ufficio dall'Ufficiale dello Stato Civile, anche mediante richiesta ad altri Enti.

Cosa si ottiene

La pubblicazione di matrimonio sull'Albo Pretorio online del Comune e, in caso di mancata opposizione, il rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni, da consegnare al ministro di culto che celebrerà il matrimonio in caso di rito civile.

Tempi e scadenze

L'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi, rimanendo depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni.

Scaduti i termini sopra descritti, e dunque dal quarto giorno successivo agli 8 giorni di pubblicazione, i nubendi avranno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio (termine di efficacia delle pubblicazioni).

Trascorsi detti 180 giorni, per contrarre matrimonio i nubendi dovranno procedere a una nuove pubblicazioni di matrimonio.

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Tempi di evasione dell'istanza

Quanto costa

La sola richiesta è esente da bollo.

Per procedere alla pubblicazione di matrimonio, sarà necessario assolvere l'imposta di bollo da € 16,00 da apporre sull'atto di pubblicazione, (due marche da bollo € 16,00 se i nubendi sono residenti in Comuni diversi).

Per richiedere la celebrazione del matrimonio civile all'Ufficiale dello Stato Civile di un terzo Comune, su delega, sarà necessaria un'ulteriore marca da bollo da € 16,00.

Nota: Le modalità di eventuali richieste di pagamento connesse al servizio in oggetto verranno comunicate dall'Ente successivamente all'invio dell'istanza

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telefono: 0773.1849450

email: servizio.anagrafe@comune.sabaudia.latina.it

pec: anagrafesabaudia@pec.it

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Pagina aggiornata il 14/02/2024

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